Fatti
Il ricorrente era presidente e successivamente membro del consiglio di amministrazione della [X. SA] . La società fu fondata nel 1992 e produceva e distribuiva prodotti, in particolare prodotti sanitari medici alternativi e prodotti tecnologici per l'ambiente. Nel 1997 fu aperta la procedura di fallimento della [X. SA] . I convenuti, che avevano concluso contratti di acquisto con la [X. SA] , si fecero cedere il potere di rappresentanza della massa fallimentare in relazione a un'azione di responsabilità contro gli organi della società.
Il Tribunale commerciale del Cantone di San Gallo condannò il ricorrente a pagare Fr. 300'000.-- con gli interessi del 5% a partire dal 27 ottobre 1997, in solido con due altri convenuti. Il Tribunale di cassazione del Cantone di San Gallo respinse un ricorso per nullità presentato dal ricorrente. Il ricorrente chiede al Tribunale federale di annullare le decisioni del Tribunale commerciale e del Tribunale di cassazione e di respingere la domanda.
Legge
Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio e non è quindi vincolato dagli argomenti addotti nel ricorso né dalle considerazioni del giudice precedente. Il ricorrente ha impugnato sia la decisione del Tribunale commerciale che la sentenza del Tribunale di cassazione dinanzi al Tribunale federale. Ciò è fondamentalmente ammissibile e il termine di ricorso è stato rispettato anche per quanto riguarda la decisione del Tribunale commerciale.
Il Tribunale federale si basa sullo stato di fatto stabilito dal giudice precedente. Può correggere o completare la constatazione dei fatti del giudice precedente solo se essa è manifestamente errata o se si basa su una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF. Il ricorrente, che intende contestare le constatazioni dei fatti del giudice precedente, deve spiegare in modo circostanziato in che modo sono soddisfatte le condizioni di un'eccezione ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 LTF e come il procedimento sarebbe stato diverso se il fatto fosse stato accertato in conformità con il diritto.
Il ricorrente addebita al giudice precedente di aver violato l'art. 669 cpv. 1, l'art. 725 cpv. 2 e l'art. 759 cpv. 1 CO. Il giudice precedente, nel caso…