Fatti

La società olandese [X.] Export B.V. e il suo amministratore delegato e azionista di maggioranza [X.] sono stati dichiarati soggetti all'obbligo di prestazione per richieste doganali e IVA per un totale di circa 400.000 franchi. Il motivo era che la società [Y.] S.A., collegata alla [X.] Export B.V., aveva ottenuto nei anni 1996 e 1997 contingenti supplementari per l'importazione di fiori recisi a tariffa doganale agevolata (KZA) sulla base di fatture fittizie relative a presunti acquisti interni presso fioristi svizzeri. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso dei ricorrenti contro la decisione del Tribunale amministrativo federale.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che la Direzione circoscrizionale doganale aveva condotto il procedimento fin dall'inizio come un'inchiesta penale, trattando i ricorrenti come "imputati". Tuttavia, per le decisioni sull'obbligo di prestazione, non dovevano essere rispettate le garanzie del processo penale, in quanto il procedimento amministrativo serviva solo a determinare l'entità dell'obbligo di prestazione. Il Tribunale federale ha ritenuto sufficientemente provati i fatti accertati dall'istanza precedente, secondo cui la [Y.] S.A. aveva ottenuto contingenti supplementari sulla base di fatture fittizie relative ad acquisti interni. I ricorrenti non sono riusciti a dimostrare lacune nell'accertamento dei…