Fatti
La società [X. AG] (ricorrente) aveva stipulato un contratto d'appalto con la società [Y. AG] (resistente) per la realizzazione di un nuovo edificio per il Cantone [A.] . Nelle condizioni generali di contratto (CGC) della ricorrente era previsto che il termine di garanzia e di prescrizione non decorresse dall'accettazione parziale dell'opera da parte del subappaltatore (resistente), bensì solo dall'accettazione dell'opera complessiva da parte del committente.
Dopo la consegna dell'opera complessiva, la ricorrente ha sollevato reclami per vizi e ha intentato un'azione contro la resistente. Tuttavia, il Tribunale di commercio ha respinto la domanda per prescrizione. La ricorrente ha quindi presentato un ricorso civile contro tale sentenza.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la clausola contenuta nelle CGC sulla decorrenza del termine di prescrizione è ammissibile. L'art. 129 CO, che vieta la rinuncia anticipata alla prescrizione, non è applicabile in quanto la prescrizione dei diritti per vizi è disciplinata dall'art. 371 CO. Le parti possono modificare…