Fatti

La [X. AG] e la [Y. AG] (ricorrenti) hanno presentato una domanda contro la [Z. AG] (convenuto 1, controparte ricorrente). Le ricorrenti rimproverano alla controparte ricorrente di aver violato i suoi obblighi contrattuali in relazione alla stabilizzazione del pendio per l'edificio [Q.] . Il Tribunale di commercio del Cantone di Zurigo ha respinto la domanda contro la controparte ricorrente, in quanto le ricorrenti avevano perso i loro diritti di reclamo ai sensi dell'art. 368 CO nei confronti della controparte ricorrente.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale di commercio. Ha affermato che la prima istanza aveva giustamente riconosciuto il completamento e la consegna dell'opera da parte della controparte ricorrente. Anche l'assunzione che le ricorrenti non avessero denunciato tempestivamente i vizi lamentati alla controparte ricorrente è conforme al…