Fatti

Il quindicenne [J.Z.] ha presentato, tramite sua madre, una richiesta di modifica del suo cognome di famiglia da "[Z.] " a "[M.] " ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 CC. Il Tribunale superiore del Cantone di Berna aveva respinto la richiesta, in quanto non aveva riscontrato un motivo importante per la modifica del nome. [J.Z.] ha quindi presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha affermato che sussiste un motivo importante per la modifica del nome quando l'interesse del titolare del nome a un nuovo nome supera quello della collettività e dell'amministrazione all'immutabilità del nome. Nel caso in questione, ciò è da affermare, in quanto [J.Z.] ha utilizzato il nome "[M.] " di sua madre e dei suoi fratellastri ininterrottamente dal suo ingresso a scuola nel 2002. Un ritorno al nome ufficiale "[Z.] " all'età di 15 anni non potrebbe essergli praticamente più richiesto, in…