Fatti

Il sig. [A.] , nato nel 1971, ha lavorato come addetto al rifornimento/cassiere presso la società [Y. AG] dal 12 luglio 1999. Quest'ultima ha risolto il rapporto di lavoro con effetto immediato il 15 ottobre 2003, addebitandogli furti o appropriazione indebita sul luogo di lavoro. Il sig. [A.] si è quindi annunciato all'AI (Assicurazione Invalidità) per la riscossione di prestazioni nel dicembre 2004. L'Ufficio AI di Basilea Campagna gli ha riconosciuto una rendita AI intera al 100% a decorrere dal 1° ottobre 2004, sulla base di un grado d'invalidità del 100%.

La previdenza del personale della società [X. AG] ha presentato ricorso contro questa decisione. Il Tribunale federale annulla la decisione del Tribunale cantonale di Basilea Campagna e rinvia il caso per un nuovo esame. Esso verifica se le registrazioni video effettuate dal datore di lavoro a sua insaputa siano ammissibili come mezzi di prova per dimostrare l'addebito di furto e se, in caso di accertamento dei reati, siano soddisfatte le condizioni per una riduzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LPGA.

Legge

Il Tribunale federale conclude che, nelle circostanze del caso, le registrazioni video sono mezzi di prova ammissibili. L'art. 26 cpv. 1 dell'Ordinanza 3 sulla Legge sul Lavoro (OLL 3) vieta infatti i sistemi di sorveglianza destinati a monitorare il comportamento dei lavoratori sul luogo di lavoro. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, sono consentiti i sistemi di sorveglianza che perseguono scopi diversi dal mero controllo del comportamento, come la tutela di valori patrimoniali. Nel caso di specie, il datore di lavoro mirava a scoprire furti o appropriazioni indebite alla cassa, il che costituisce un interesse legittimo. Le registrazioni video erano inoltre proporzionate, in quanto effettuate solo brevemente…