Fatti

- [X.] (ricorrente, madre) e [Y.] (controparte del ricorso, padre) hanno quattro figli in comune: [A.] , [B.] , [C.] e [D.] . - Il 8 febbraio 2001 è stato approvato un accordo sul contatto personale tra il padre e i figli. - Il padre ha presentato richieste di istituzione di una curatela per il controllo del contatto personale nel 2005 e 2007, respinte. - Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza del Cantone di Turgovia ha respinto nel 2008 i ricorsi di entrambe le parti e ha ordinato che i genitori partecipino a regolari colloqui di mediazione. - Il Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia ha confermato nel 2009 tale ordinanza.

Legge

- Il Tribunale federale respinge il ricorso della madre, nella misura in cui è ammissibile. - L'ordinanza di mediazione tra i genitori da parte dell'istanza precedente è legittima. L'autorità tutoria è autorizzata a ordinare tale mediazione anche contro la volontà di un genitore, al fine di tutelare il benessere del minore. - La…