Fatti

Il ricorrente [X.] e la controparte [Y.] hanno divorziato nel 1976. Il Tribunale distrettuale di Kreuzlingen ha obbligato [X.] a versare alla sua ex moglie [Y.] una rendita alimentare illimitata di CHF 1'500 al mese. Negli anni successivi, [X.] ha più volte tentato di far sospendere o ridurre la rendita, ma le sue richieste sono state respinte. Il 1° febbraio 2008, [X.] ha chiesto nuovamente la sospensione della rendita a partire dal raggiungimento della sua età AVS il 25 dicembre 2007. Il Tribunale distrettuale di Winterthur ha ridotto la rendita a CHF 745 al mese. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha confermato questa decisione. Contro la sentenza del Tribunale superiore, [X.] ha presentato un ricorso in materia civile con l'obiettivo di sospendere completamente la rendita.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, al momento del divorzio, la determinazione della rendita alimentare è solo parzialmente prevedibile rispetto all'evoluzione delle condizioni economiche dei coniugi. Un cambiamento imprevisto della situazione finanziaria può comportare che il contributo alimentare originariamente fissato risulti inappropriato in seguito. Pertanto, la rendita può essere in particolare ridotta o sospesa se le circostanze sono cambiate in modo significativo e duraturo. Il Tribunale superiore ha ridotto la rendita in quanto si è verificato un miglioramento economico imprevisto per la controparte. Ora dispone di una…