Fatti

Il sig. [S.] , nato nel 1950, era impiegato come capo progetto presso la ditta [A. AG] dal 25 ottobre 1999 ed era pertanto assicurato in modo obbligatorio contro gli infortuni presso le Winterthur-Versicherungen, oggi AXA Assicurazioni SA (AXA). Il 12 gennaio 2001 è caduto mentre sciava e il 17 giugno 2001 ha subito una rottura del tendine d'Achille destro. L'AXA ha fornito le prestazioni legali per entrambi gli infortuni (cure mediche e indennità giornaliera). Con decisione del 2 marzo 2006, l'AXA ha comunicato all'assicurato quanto segue: Punto 6.1: Il diritto all'indennità giornaliera si estingue con il recupero della piena capacità lavorativa, al più tardi a partire da maggio 2005. Punto 6.2: In considerazione della piena capacità lavorativa nell'attività precedente di capo progetto, decade il diritto a una rendita d'invalidità. Punto 6.3: I costi di guarigione saranno coperti fino al 31 gennaio 2006. Un ulteriore diritto a partire dal 1° febbraio 2006 dovrà essere verificato attraverso l'assicurazione malattia. L'assicurato ha presentato ricorso contro questa decisione. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia ha respinto il ricorso. Contro questa decisione, l'assicurato ha presentato il presente ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. È giunto alla conclusione che l'AXA ha cessato correttamente le prestazioni: - Sulla base della perizia del centro medico [M.] del 14 settembre 2004 e della relazione del dott. [H.] del 10 luglio 2007, era altamente probabile che la sindrome dolorosa lombare e cervicale nonché la sintomatologia da impingement della spalla destra dell'assicurato, al momento della cessazione delle prestazioni, non fossero naturalmente causate dagli infortuni del 12 gennaio e del 17 giugno 2001. Lo stesso valeva per l'ictus…