Fatti
Il ricorrente [X.] è stato accusato dall'ufficio del procuratore generale del cantone di Zurigo per plurime violazioni dell'ordinanza sulla protezione dal rumore della città di Zurigo. L'accusa riguardava il carico di macchine edile e cassoni in un cantiere edile a Zurigo-Affoltern durante il periodo di divieto. Il ricorrente è stato condannato a una multa di 300 franchi.
Il ricorrente ha presentato opposizione e è stato riconosciuto colpevole dal giudice unico per le cause civili e penali del tribunale distrettuale di Zurigo e condannato a una multa di 300 franchi. Il ricorso del ricorrente è stato respinto dal tribunale superiore del cantone di Zurigo.
Il ricorrente ha presentato ricorso in materia penale con la richiesta di essere completamente assolto in virtù dell'annullamento della sentenza del tribunale superiore del cantone di Zurigo, eventualmente la causa doveva essere rinviata alla precedente autorità per una nuova decisione.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso e ha concluso quanto segue: la decisione penale dell'ufficio del giudice comunale del 9 giugno 2005 non corrispondeva ai requisiti di un atto di accusa, poiché non risultava se al ricorrente fosse stato addebitato un comportamento attivo o omissivo e, in quest'ultimo caso, se si trattasse di un'omissione vera o presunta, e non risultava neanche se gli fosse stato addebitato un comportamento intenzionale o colposo.
Tuttavia, l'autorità precedente aveva stabilito che la decisione penale dell'ufficio del giudice comunale non sostituiva più l'accusa, ma costituiva l'oggetto del dibattimento nel procedimento per violazioni, come risultava dalla decisione penale e dagli atti. Il Tribunale federale ha ritenuto che il ricorrente sapesse esattamente cosa gli veniva addebitato nel procedimento giudiziario e che i suoi diritti di difesa non fossero stati violati.
Il Tribunale federale ha anche esaminato la questione se i lavori di carico sul cantiere edile rientrassero nell'ambito di applicazione della legge sulla circolazione stradale e…