Fatti

Il ricorrente [X.] ha abbattuto un capriolo il 7 ottobre 2006 nel comune di Eggiwil. Nell'annotare l'abbattimento sul registro, ha erroneamente indicato il settore di caccia 27 invece del corretto settore 5. È stato quindi condannato per errata annotazione di animali selvatici abbattuti nel registro dei prelievi. Il ricorrente ha presentato ricorso penale contro la sentenza del Tribunale superiore del Cantone di Berna, che ha confermato la condanna.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che il principio di legalità nel diritto penale cantonale per le contravvenzioni deriva direttamente dal diritto costituzionale. Le disposizioni cantonali di cui agli art. 19 e 31 della Legge sulla caccia e la protezione della fauna selvatica del Cantone di Berna, nonché l'art. 17 dell'Ordinanza sulla caccia, forniscono una base sufficientemente chiara e precisa per la punibilità dell'errata annotazione nel registro dei prelievi. Il requisito di determinatezza del principio di legalità è quindi soddisfatto.

Inoltre, il Tribunale federale ha ritenuto che la denuncia da parte dell'Ispettorato della caccia non costituisse un formalismo…