Fatti
Il ricorrente [X.] è stato assolto dal Tribunale penale federale dall'accusa di violazione della Legge sul materiale bellico. Tuttavia, il Tribunale penale federale gli ha imposto le spese processuali per un importo di 10.000 CHF e lo ha obbligato a rimborsare all'erario giudiziario la retribuzione del suo difensore d'ufficio, qualora ne fosse stato in grado in seguito. Inoltre, la sua richiesta di indennizzo per la difesa richiesta è stata respinta.
[X.] ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale penale federale per quanto riguarda le questioni relative alle spese e all'indennizzo.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha annullato la decisione del Tribunale penale federale per quanto riguarda l'imposizione delle spese, il rifiuto dell'indennizzo per la difesa richiesta e l'obbligo di rimborso della retribuzione per il difensore d'ufficio, e ha rinviato la causa alla prima istanza per un nuovo esame.
Il Tribunale federale ha motivato questo provvedimento affermando che la prima istanza aveva implicitamente rimproverato al ricorrente una violazione della Legge sul materiale bellico sotto forma di indicazioni inesatte nella domanda di esportazione, nonostante egli fosse stato assolto dall'accusa principale. Ciò viola il principio di presunzione di innocenza ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale e dell'art. 6 n. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Inoltre, il Tribunale federale non ha…