Fatti

Il 25 agosto 2006, il marito ([Y.] ) ha avviato il procedimento di divorzio contro sua moglie ([X.] ) a Lugano. Poco dopo, il 1° settembre 2006, la moglie ha presentato a sua volta la domanda di divorzio presso il Tribunale distrettuale di Lucerna-Città. Il Tribunale distrettuale di Lucerna-Città ha sospeso il procedimento di divorzio fino alla conclusione definitiva del processo di divorzio a Lugano.

Il 24 agosto 2007, la moglie ha presentato al Tribunale distrettuale di Lucerna-Città una richiesta di misure cautelari ai sensi dell'art. 137 CC, in particolare per garantire i futuri contributi di mantenimento. Il giudice istruttore ha deciso che la sospensione sarebbe continuata fino a quando il tribunale di Lugano non avesse deciso sulla competenza nel procedimento di divorzio.

Contro questa decisione, la moglie ha presentato un ricorso di nullità presso il Tribunale superiore del Cantone di Lucerna, che è stato respinto. Il Tribunale superiore ha motivato questo con il fatto che il Tribunale distrettuale di Lucerna-Città non fosse competente per ordinare misure cautelari ai sensi dell'art. 137 CC, poiché le misure non dovevano essere eseguite nel luogo di esecuzione a Lucerna.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale superiore. Ha spiegato che, ai sensi dell'art. 33 della Legge federale sulla giurisdizione in materia civile (LForo), il giudice del luogo di esecuzione è alternativamente competente per ordinare misure cautelari nel procedimento di divorzio. Tuttavia, la garanzia dei futuri contributi di mantenimento richiesta dalla moglie…