Fatti
Il ricorrente [A.] e la resistente [X. AG] hanno concluso l'8 agosto 2002 un contratto di leasing per un'automobile "Lexus SC 430" per una durata contrattuale di 48 mesi a un tasso di leasing mensile di Fr. 1'423.70. Il contratto di leasing conteneva una clausola che consentiva al locatario di risolvere il contratto con un preavviso di 30 giorni alla fine di ogni mese solare. In tal caso, il tasso di leasing doveva essere adeguato retroattivamente alla durata contrattuale effettiva più breve.
Il ricorrente ha risolto il contratto con lettera del 26 giugno 2003. La resistente ha confermato la ricezione della disdetta e ha chiesto al ricorrente la restituzione del veicolo entro il 31 luglio 2003. Le parti concordano che il ricorrente deve alla resistente, ai sensi delle Condizioni Generali di Contratto (CGC), per la durata contrattuale ridotta di 12 mesi a causa della risoluzione anticipata del contratto di leasing, un tasso di leasing totale di Fr. 52'472.95.
Legge
Il Tribunale federale ha dovuto decidere se la risoluzione anticipata del contratto di leasing e l'adeguamento del tasso di leasing secondo le CGC siano giuridicamente ammissibili. La resistente ha sostenuto che la clausola nelle CGC, che consente al locatario di risolvere il contratto anticipatamente, non è stata configurata unilateralmente a suo favore.
Il tribunale ha esaminato la legittimità della clausola e ha stabilito che non viola le buone usanze o la legge. Ha rilevato che l'adeguamento del tasso di leasing alla durata…