Fatti

Il ricorrente [A.] era alle dipendenze della società convenuta [X. AG] come percettore di salario mensile. Alla cessazione del rapporto di lavoro, la società convenuta ha detratto dal salario di dicembre, gennaio e dalla 13a mensilità gli importi derivanti dalle ore in negativo del ricorrente nell'anno 2005. Il ricorrente ha quindi intentato un'azione per il pagamento delle retribuzioni arretrate. La giurisdizione inferiore ha ritenuto legittimo il prelievo salariale, in quanto il ricorrente non aveva protestato contro i conteggi orari regolarmente trasmessi e pertanto le ore in negativo erano considerate di sua responsabilità.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la decisione della giurisdizione inferiore. Ha affermato che il datore di lavoro non deve in linea di principio alcuna retribuzione nella misura in cui il lavoratore abbia prestato meno ore di quelle contrattualmente concordate e tale minore prestazione non sia riconducibile a un ritardo nell'accettazione da parte del datore di lavoro o a un obbligo di continuazione del pagamento del salario ai sensi degli artt. 324a o 324b CO. Poiché la giurisdizione inferiore, sulla base…