Fatti

Il cittadino tedesco [X.] era impiegato nel 2007 come dipendente presso la società [A. AG] a [R.] ed era soggetto a ritenuta alla fonte. L'autorità fiscale ha obbligato il datore di lavoro a effettuare una ritenuta alla fonte con aliquota fissa del 10% secondo la tariffa D per il lavoro accessorio. [X.] ha richiesto il rimborso della ritenuta alla fonte pagata, in quanto riteneva che fosse applicabile la tariffa A0d (persona sola senza figli, senza imposta di culto). Le istanze precedenti hanno respinto la richiesta.

Legge

Il Tribunale federale annulla la sentenza dell'istanza precedente e rinvia il caso per una nuova decisione al Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna. Esso afferma che l'applicazione della tariffa D per il lavoro accessorio è giustificata solo se il ricorrente non ha conseguito altri redditi nel periodo…