Fatti

Il ricorrente [A.] era impiegato come agente esterno presso la società resistente [X. AG] . Il 30 maggio 2002 ha rescisso il rapporto di lavoro senza preavviso, in quanto a seguito di una modifica del prodotto ha dovuto subire una considerevole diminuzione del salario. La società resistente ha quindi citato in giudizio il ricorrente per il risarcimento del danno per le mancate vendite e per la violazione del divieto di concorrenza. Il Tribunale cantonale di San Gallo ha accolto parzialmente la domanda e ha condannato il ricorrente al pagamento di Fr. 42'800.-- oltre agli interessi. Avverso questa decisione, il ricorrente ha presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale cantonale non abbia ecceduto il suo potere discrezionale nel valutare la legittimità del licenziamento senza preavviso. Il ricorrente non ha potuto…