Fatti
La ricorrente [X.] ha presentato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Oberwinterthur una richiesta di estratto dal registro dei fallimenti relativa alla sua persona. Nel registro erano annotati 6 atti esecutivi aperti degli anni 2000-2001. Contro ciò, [X.] ha presentato reclamo al Tribunale distrettuale di Winterthur in qualità di autorità di vigilanza inferiore, poiché gli atti esecutivi avevano più di 5 anni e ai sensi dell'art. 8a cpv. 4 LEF non sussisteva più alcun diritto di consultazione di terzi. L'autorità di vigilanza inferiore ha respinto il reclamo. [X.] si è quindi rivolta al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, II Camera civile, in qualità di autorità di vigilanza cantonale superiore, che ha anch'essa respinto il reclamo.
Legge
Il Tribunale federale afferma che la ricorrente, in quanto (ex) parte in un procedimento esecutivo, non è da considerarsi un terzo ai sensi dell'art. 8a cpv. 4 LEF. Pertanto, il suo diritto di consultazione del registro dei fallimenti relativamente alla sua persona non si estingue dopo 5 anni.…