Fatti
Il ricorrente [X.] , nato nel 1950, ha costruito dal 1989 un'impresa individuale specializzata in architettura informatica. Dopo un incidente nel 1997, ha sofferto di problemi di salute di lunga durata e, oltre a una rendita ai sensi della LAINF, ha anche percepito una rendita AI completa a partire dal 1999. Dal 1995 al 2001, l'impresa individuale ha registrato perdite medie di circa 43.000 fr. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Appenzello Esterno ha negato l'esistenza di un'attività lucrativa indipendente e non ha ammesso la deduzione delle perdite.Legge
Il Tribunale federale conferma la decisione del Tribunale amministrativo. Sebbene un'attività lucrativa indipendente non richieda necessariamente una presenza visibile sul mercato, deve essere dimostrata una partecipazione all'attività economica. Tuttavia, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare di aver percepito onorari da terzi per anni, il che indica che ha svolto la sua attività non per scopo di lucro, ma per interesse privato. Poiché quindi manca l'intento di lucro richiesto, le perdite non possono essere dedotte come spese giustificate dal punto di vista aziendale.
Il Tribunale…