Fatti
[A.X.] e sua moglie [B.X.] non hanno presentato le dichiarazioni fiscali per il 2003 e il 2004 nonostante i solleciti e le multe, a seguito di che l'Ufficio delle imposte di San Gallo li ha tassati d'ufficio il 29 marzo 2006. Contro le tassazioni, i contribuenti hanno presentato opposizioni il 6 maggio 2006, che l'Ufficio delle imposte non ha trattato per tardività. Il Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo ha respinto il ricorso dei contribuenti contro questa decisione di non entrata nel merito. Successivamente, i contribuenti hanno presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo il ripristino del termine di opposizione.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, sebbene la malattia del ricorrente possa in linea di principio costituire un motivo per il ripristino del termine, nel caso di specie non era più considerata un ostacolo incolpevole. Il ricorrente, infatti, pur essendo stato completamente incapace al lavoro all'inizio della malattia, poteva già lavorare al 50% alcuni giorni prima della scadenza del…