Fatti
Il ricorrente [A.] aveva diritto nei confronti della resistente [X. AG] a un compenso di successo derivante da un contratto tra la [Y. AG] e la [X. AG] . La [Y. AG] si era impegnata ad analizzare e ottimizzare i dati finanziari e economici della [X. AG] . In cambio, la [Y. AG] avrebbe dovuto ricevere il 50% dei risparmi ottenuti nell'arco di un anno. A seguito di disaccordi sull'ammontare del compenso di successo, la [Y. AG] ha ceduto il credito al ricorrente [A.] . Quest'ultimo ha quindi intentato una causa presso il Tribunale di commercio del Cantone di Zurigo per il pagamento del compenso di successo. Il Tribunale di commercio ha inizialmente respinto la domanda, in quanto la [Y. AG] non aveva sufficientemente illustrato i valori target per il calcolo del compenso di successo. Dopo un rinvio da parte del Tribunale di cassazione del Cantone di Zurigo, il Tribunale di commercio ha nuovamente respinto la domanda.Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il contratto tra la [Y. AG] e la [X. AG] debba essere qualificato come contratto d'opera. Di conseguenza, la [Y. AG] doveva sottoporre alla [X. AG] proposte idonee per l'ottimizzazione delle informazioni economiche, che potessero essere attuate dalla [X. AG] . Se tali presupposti fossero stati soddisfatti, la [X.] …