Fatti

Il richiedente [X.] , rappresentato da [Y.] , ha presentato una richiesta di revisione contro la sentenza del Tribunale federale del 12 gennaio 2007. In tale sentenza, il Tribunale federale aveva accolto il ricorso di diritto amministrativo di [X.] contro la sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna del 13 settembre 2006 riguardante i contributi cantonali per la formazione, qualificandolo come ricorso di diritto pubblico, e non vi era entrato nel merito con la procedura semplificata ai sensi dell'art. 36a LTF. Il Tribunale federale aveva inoltre respinto la richiesta di gratuito patrocinio di [X.] e gli aveva imposto le spese processuali di CHF 1'200.

Legge

Il Tribunale federale non è entrato nel merito della richiesta di ricusazione di [X.] nei confronti dei giudici federali e del cancelliere che avevano partecipato ai precedenti procedimenti, in quanto ritenuta abusiva. La motivazione, secondo cui i magistrati avevano precedentemente fatto uso della possibilità di non entrare nel merito di un rimedio giuridico a causa di un comportamento querulante o abusivo del ricorrente, non è stata ritenuta sufficiente a giustificare la ricusazione.

Per quanto riguarda la richiesta di revisione, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che non sussistesse il motivo di revisione di cui all'art. 121 lett. d LTF (mancata considerazione di fatti rilevanti) né alcun altro motivo di revisione. Il modo di procedere del Tribunale federale, di accogliere il rimedio giuridico di [X.] come ricorso di diritto pubblico e di decidere su di esso con la procedura semplificata, si basa…