Fatti

La sig.ra [A.] , nata nel 1989, ha subito un incidente in motorino il 19 gennaio 2007 con una frattura pluriframmentaria della tibia sinistra e una frattura della base del V metacarpo della mano sinistra. L'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione Contro gli Infortuni (SUVA) ha erogato indennità giornaliere e si è fatto carico dei costi del trattamento curativo. Nel febbraio 2008 sono stati rimossi i mezzi di osteosintesi dalla tibia sinistra e si è effettuata una correzione della cicatrice alla gamba sinistra. Il 28 novembre 2012 la SUVA ha comunicato che il caso era da considerarsi concluso, in quanto l'assicurata non necessitava più di trattamento medico. Con lettera del 3 dicembre 2012, [A.] ha richiesto l'esame del diritto a un indennizzo per integrità. La SUVA ha negato il diritto a un indennizzo per integrità con decisione del 3 marzo 2014, confermata con decisione di opposizione del 7 novembre 2014. [A.] ha presentato ricorso contro la decisione di opposizione. Il Tribunale Superiore del Cantone di Sciaffusa ha respinto il ricorso con decisione del 25 novembre 2016, per quanto fosse entrato nel merito.

Legge

Il Tribunale Federale conferma la negazione del diritto a un indennizzo per integrità. Esso constata che…