Fatti

La ricorrente [X.] ha presentato presso la Vice-Presidenza del Tribunale di Bischofszell una richiesta di adozione di misure provvisorie di protezione coniugale. Ha chiesto l'autorizzazione alla separazione personale e l'obbligo del marito di versarle un assegno di mantenimento personale di Fr. 1'736.-- al mese. Allo stesso tempo, ha richiesto a titolo di misura ordinaria di protezione coniugale l'autorizzazione alla separazione personale a tempo indeterminato e la regolamentazione delle conseguenze accessorie. Per il procedimento, ha chiesto il patrocinio gratuito con avvocato d'ufficio a decorrere dal 20 ottobre 2006. La Vice-Presidenza del Tribunale ha respinto la richiesta di adozione provvisoria di un assegno di mantenimento. Con un accordo, il marito si è impegnato a contribuire al mantenimento della moglie a decorrere dal 1° novembre 2006 con un importo mensile anticipato di Fr. 750.--. La Vice-Presidenza del Tribunale ha concesso alla richiedente il patrocinio gratuito per il procedimento di protezione coniugale per quanto riguarda l'esenzione dalle spese ufficiali e dalle cauzioni, ma ha respinto la sua richiesta di nomina di un patrocinio gratuito. Contro il rifiuto dell'avvocato d'ufficio, la richiedente ha presentato un ricorso, che il Tribunale Superiore del Cantone di Turgovia ha respinto con decisione del 26 gennaio 2007. Contro tale decisione, la richiedente ha presentato un ricorso al Tribunale Federale.

Legge

Il Tribunale Federale afferma che la ricorrente, in quanto parte bisognosa, ha diritto al patrocinio gratuito se i suoi interessi sono gravemente coinvolti e il caso presenta difficoltà di fatto e di diritto che rendono necessario il ricorso a un rappresentante legale. Nel caso in esame, è indiscusso che la ricorrente,…