Fatti
Il ricorrente [X.] e la convenuta [Y.] erano sposati dal 1991 e hanno tre figli in comune. Con sentenza del 30 giugno 2005, il loro matrimonio è stato sciolto e alla convenuta è stato riconosciuto un assegno di mantenimento post-coniugale. Tuttavia, il Tribunale superiore del Cantone di Argovia ha sospeso tali contributi di mantenimento, in quanto la convenuta vive in una convivenza stabile con [K.] dal 1° aprile 2001.Legge
Il Tribunale federale ha confermato la sospensione dei contributi di mantenimento alla convenuta per la durata della sua convivenza con [K.] . Ha affermato che la possibilità di sospendere la rendita alimentare introdotta dal legislatore nell'art. 129 cpv. 1 CC si applica anche a una comunità di vita stabile e simile al matrimonio. Non è rilevante se la convivenza abbia…