Fatti
Il marito (ricorrente) e la moglie (controparte) si sono sposati nel 1992 e hanno due figli in comune. Nell'ottobre 2002, il marito ha lasciato l'abitazione familiare ed è entrato in una nuova relazione. Dal febbraio 2005 è in corso il procedimento di divorzio, nell'ambito del quale è stato necessario stabilire giudizialmente i contributi alimentari del marito nei confronti della moglie.
Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha obbligato il marito a versare alla moglie, durante il procedimento di divorzio, un assegno alimentare mensile compreso tra CHF 4'740.-- e CHF 4'580.--. Inoltre, doveva pagarle un anticipo mensile sulle spese processuali di CHF 500.-- per 20 mesi. Il marito ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico del marito. È giunto alle seguenti conclusioni:
- Sebbene il Tribunale superiore avesse negato al marito, nel procedimento di primo grado, il diritto di essere sentito sulle condizioni patrimoniali della moglie, tale vizio procedurale era stato sanato nel procedimento di ricorso dinanzi al Tribunale superiore, in quanto il marito aveva avuto due volte l'opportunità di esprimersi al riguardo.
- Il…