Fatti
Nell'ambito di un procedimento penale per il sospetto di violazioni della Legge federale sulle lotterie e le scommesse professionali (LLS) contro [Y.] e altre persone, in cui è coinvolta anche la società [X.] , l'Ufficio del Prefetto del distretto di Zurigo ha emesso una decisione il 11 gennaio 2006. In essa è stato ordinato il blocco provvisorio del pagamento delle quote degli offerenti del numero di servizio a valore aggiunto 0901 [B.] . La società [X.] ha presentato ricorso contro questa decisione di sequestro, che è stato respinto dal Tribunale distrettuale di Zurigo, Giudice unico per le cause civili e penali.
La società [X.] ha impugnato la decisione del Giudice unico con un reclamo di diritto pubblico. Il Tribunale federale ha annullato la decisione del Tribunale distrettuale, poiché la necessaria parità di possibilità di vincita per la partecipazione ai giochi a premi televisivi non era stata sufficientemente chiarita.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che una competizione ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 LLS non costituisce un'impresa simile a una lotteria se può essere partecipata anche senza versare una posta. È decisivo che, secondo le condizioni dell'organizzatore, esista tale possibilità di partecipazione con pari possibilità di vincita per tutti gli interessati. Non è necessario che tutti gli interessati dispongano effettivamente dei mezzi necessari a tal fine.
Nel caso in questione, oltre alla partecipazione tramite un…