Fatti

[X.] , nato l'8 agosto 1987, è cittadino del Cantone di Appenzello Interno. Fino ad aprile 2002 ha vissuto con sua madre nel Cantone di San Gallo, poi si è trasferito dal padre nel Cantone di Appenzello Esterno. Con decisione del 4 luglio 2002, l'autorità tutoria di Gossau ha attribuito la potestà genitoriale esclusivamente al padre. Il 20 gennaio 2003, la Commissione per l'assistenza e la tutela di Speicher ha approvato il finanziamento per il collocamento di [X.] nella casa di formazione professionale Varnbüel a San Gallo. Il 30 maggio 2003, [X.] ha interrotto il soggiorno nella casa, ma è tornato dal padre il 17 giugno 2003. Il Cantone di Appenzello Esterno ha richiesto il rimborso delle spese di assistenza al Cantone di origine di Appenzello Interno. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha respinto il ricorso presentato dal Cantone di Appenzello Interno contro questa richiesta.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che il Cantone di Appenzello Interno, in quanto Cantone d'origine di [X.] , è in linea di principio tenuto a risarcire il Cantone di Appenzello Esterno, in quanto Cantone di residenza del padre. Ciò perché [X.] aveva acquisito un proprio domicilio di assistenza ai sensi dell'art. 7 cpv.…