Fatti

Il Tribunale cantonale del Vallese ha condannato il ricorrente [X.] per truffa ripetuta, gestione sleale ripetuta e frode fiscale a una pena detentiva di 5 anni. Dopo una nuova valutazione, il Tribunale cantonale ha ridotto la pena a 4 1/2 anni di detenzione. Il ricorrente ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico per violazione del principio di ragionevole durata del procedimento ai sensi dell'art. 6 CEDU e un ricorso federale di nullità contro la commisurazione della pena.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso quanto segue: - Il ricorso di diritto pubblico per violazione del principio di ragionevole durata del procedimento non è accolto. Il reclamo per violazione del principio di ragionevole durata del procedimento deve essere presentato nell'ambito del ricorso federale di nullità contro la commisurazione della pena. - Il ricorso federale di nullità contro la commisurazione della…