Fatti
Il ricorrente [X.] ha concluso il 17 novembre 2003 un contratto denominato "contratto di lavoro individuale ai sensi degli art. 319 e segg. CO" con la convenuta [Y. SA] . In base a tale contratto, [X.] doveva operare come "consulente finanziario ed economico" per la [Y. SA] . Il contratto è stato successivamente sostituito con effetto dal 1° gennaio 2004 da un nuovo contratto, l'unica differenza sostanziale essendo un aumento dello stipendio di base da CHF 2'500 a CHF 4'000 al mese.
Con lettera del 6 agosto 2004, la [Y. SA] ha rescisso il rapporto contrattuale con effetto immediato. [X.] ha quindi presentato una domanda di pagamento di CHF 30'000 lordi oltre interessi. Il Tribunale del lavoro ha condannato la convenuta al pagamento di CHF 26'243.70 netti, ma il Tribunale cantonale di San Gallo ha annullato questa sentenza e non è entrato nel merito della domanda, in quanto ha qualificato il rapporto contrattuale come mandato o contratto di agenzia e non come contratto di lavoro.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato la qualificazione del rapporto contrattuale come mandato o contratto di agenzia e ha respinto il ricorso del ricorrente. Decisivo è stato il fatto che l'attività del ricorrente si svolgesse in larga misura in modo autonomo e non vi fosse alcun obbligo di istruzioni o integrazione in un'organizzazione lavorativa estranea. Mancavano anche elementi come un orario di…