Fatti

La Fondazione di previdenza a favore del personale del gruppo [A. SA] è stata costituita il 24 gennaio 1992. Il 30 aprile 2003, [A. SA] ha venduto le società [D. SA] e [B. SA] a [E. SA] , comportando il trasferimento di 73 dipendenti della Fondazione alla Cassa pensioni [E.] Switzerland. Durante la sua assemblea generale straordinaria del 3 luglio 2003, il consiglio della Fondazione ne ha deciso la liquidazione parziale sulla base di una relazione peritale. L'Autorità di vigilanza ha approvato questa decisione l'11 dicembre 2003. [X.] e 30 ricorrenti hanno fatto ricorso contro questa decisione presso la Commissione federale di ricorso, che ha respinto il loro ricorso il 16 ottobre 2006.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che le condizioni per una liquidazione parziale fossero soddisfatte in questo caso, conformemente all'art. 23 cpv. 4 LFLP. Infatti, la vendita delle società [D. SA] e [B. SA] da parte del Gruppo [A. SA] costituiva una ristrutturazione che aveva comportato la partenza di circa il 20% degli assicurati attivi della Fondazione. Il Tribunale federale ha inoltre ritenuto che la ripartizione del disavanzo tecnico…