Fatti
La società [A. AG] (attrice) è proprietaria di un terreno a [W.] . L'8/25 giugno 2001 ha stipulato con la società [B. SA] (convenuta) un contratto denominato "contratto di locazione", in base al quale la convenuta poteva utilizzare una parte del terreno per l'installazione, l'esercizio e la manutenzione di un impianto di telecomunicazioni. Il contratto era limitato al 31 dicembre 2011, ma conteneva una clausola di risoluzione per gravi motivi. Il 28 gennaio 2002 l'attrice ha disdetto anticipatamente il contratto, in quanto la popolazione del villaggio di [W.] si era fortemente opposta all'impianto radio previsto, con effetti negativi sulla sua attività. Il Tribunale distrettuale di Dorneck-Thierstein ha accolto la domanda di accertamento della risoluzione del contratto. Tuttavia, il Tribunale superiore del Cantone di Soletta ha respinto la domanda, in quanto non ha ravvisato gravi motivi per una disdetta straordinaria.Legge
Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale superiore. Ha affermato che il contratto è stato correttamente qualificato come contratto di locazione e non come contratto di superficie. Il fatto che la convenuta dovesse rimanere proprietaria degli impianti costruiti non cambia nulla a riguardo. Anche se gli impianti dovessero essere qualificati come costruzioni permanenti, ciò non comporterebbe la qualificazione del contratto come contratto di superficie.
Per quanto riguarda la disdetta, il Tribunale federale ha stabilito che la reazione della popolazione del villaggio all'impianto di telefonia mobile previsto era prevedibile per l'attrice al momento della conclusione del contratto. Pertanto, non sussisteva…