Fatti

I coniugi [A.X.] e [B.X.] hanno ricevuto nel 2000 un'elargizione di 31.000 CHF dalla fondazione familiare [X.X.] , che hanno dichiarato nella loro dichiarazione dei redditi come altri redditi. Tuttavia, l'Ufficio cantonale delle imposte di Zurigo e la Commissione ricorsi fiscali I del Cantone di Zurigo hanno respinto l'esenzione fiscale di tale elargizione. Di conseguenza, i coniugi [X.] hanno presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che i redditi provenienti da fondazioni rientrano in linea di principio nella clausola generale dell'art. 16 cpv. 1 della LIFD e sono quindi imponibili. Non sussiste qui un'eccezione all'obbligo fiscale ai sensi dell'art. 24 LIFD (donazioni), poiché…