Fatti

I ricorrenti A. e B.C.-[D.] hanno venduto nel 2001 un appezzamento di terreno che avevano acquistato nel 1996 dai loro (suoceri) genitori. Il Comune di [X.] ha determinato l'imposta sull'utile immobiliare sulla base di un valore di mercato più elevato, in quanto riteneva che si trattasse di una donazione mista nell'acquisto del 1996. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha confermato questo calcolo. I ricorrenti hanno contestato che l'acquisto del 1996 fosse una donazione mista e hanno chiesto che l'utile immobiliare fosse calcolato sulla base del prezzo di acquisto effettivo del 1996. Tuttavia, il Tribunale federale ha respinto il loro ricorso di diritto amministrativo. Ha ritenuto che il Tribunale amministrativo avesse giustamente presunto una donazione mista, in quanto il prezzo di acquisto pagato nel 1996 era nettamente inferiore al valore di mercato. Pertanto, per il calcolo dell'utile immobiliare nella vendita del 2001, non era determinante il prezzo di acquisto effettivo del 1996, ma il valore di mercato di allora.

Legge

Secondo il Tribunale federale, il differimento della tassazione in caso di donazioni miste è ammissibile dal punto di vista del diritto sull'armonizzazione fiscale. Anche se il contratto di compravendita del 1992 e l'iscrizione nel registro fondiario del 1996 sono temporalmente distanti, per il differimento fiscale è decisivo solo che, al momento dell'acquisto da parte dei ricorrenti, vi fosse un evidente squilibrio tra la prestazione e la controprestazione. Pertanto, il Tribunale amministrativo non poteva basare il calcolo dell'utile immobiliare nella vendita del 2001 sul prezzo di acquisto effettivo del 1996, ma doveva basarsi sul valore…