Fatti
A.S. e R.S. si sono sposati in Svizzera nel 1983 e si sono trasferiti in Francia nel 1989. Nel 2000 il loro matrimonio è stato divorziato in Francia. La sentenza di divorzio francese ha regolato le questioni relative ai figli e agli alimenti, ma non conteneva disposizioni sulla divisione della prestazione di uscita di R.S. dalla sua cassa pensioni svizzera. Pertanto, A.S. ha presentato una richiesta in Svizzera per integrare la sentenza di divorzio francese in relazione a questa prestazione di uscita.Legge
Il Tribunale federale ha deciso che la divisione della prestazione di uscita è una conseguenza accessoria del divorzio, che può essere valutata dal giudice svizzero del divorzio in un procedimento supplementare. In linea di principio, è determinante il diritto applicabile al divorzio (statuto del divorzio) ai sensi degli artt. 63 cpv. 2 e 64 cpv. 2 LDIP.
Il Tribunale federale ha esaminato se, in via eccezionale, dovesse essere applicato lo statuto previdenziale invece dello statuto del divorzio. Tuttavia, è giunto alla conclusione che in questo caso sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione della clausola di eccezione dell'art. 15…