Fatti
Cablecom GmbH, un operatore di reti via cavo, gestisce come attività principale la diffusione di programmi televisivi e radiofonici attraverso le sue reti via cavo. Dal giugno 2002 è anche titolare di una concessione come fornitore di programmi e gestisce una televisione digitale a pagamento (Pay-TV) con il marchio "Cablecom Digital Cinema". A tal fine utilizza la sua stessa piattaforma digitale "SwissFun".
Teleclub AG, un fornitore di programmi della Svizzera tedesca, offre anch'essa la televisione a pagamento e vuole diffondere i suoi programmi anche in forma digitale attraverso le reti di Cablecom. Tuttavia, le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo sulla piattaforma digitale da utilizzare. Teleclub AG voleva utilizzare il suo decoder "ADB", mentre Cablecom insisteva sull'utilizzo della sua piattaforma "SwissFun".
Di conseguenza, Teleclub AG ha avviato un procedimento di indagine presso la Commissione della concorrenza. Quest'ultima ha obbligato Cablecom a trasmettere i segnali televisivi digitali di Teleclub AG senza condizioni. Cablecom ha presentato ricorso amministrativo contro questa decisione presso il Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la Commissione della concorrenza aveva ingiustamente obbligato Cablecom a trasmettere i segnali televisivi digitali di Teleclub AG senza condizioni. Sebbene Cablecom sia probabilmente dominante sul mercato rilevante per la trasmissione di segnali televisivi attraverso reti via cavo nella Svizzera tedesca e il suo comportamento potrebbe essere qualificato come rifiuto illecito di relazioni commerciali, operazione di legame illecita o limitazione dello sviluppo tecnico.
Tuttavia, nel quadro dell'esame sommario per l'adozione di misure cautelari, non è stato possibile escludere con sufficiente certezza le "ragioni aziendali legittime" addotte da Cablecom per il suo comportamento, in…