Fatti

Il cittadino angolano [X.] è entrato in Svizzera nel 1999 e ha presentato una domanda d'asilo, respinta. A causa di difficoltà nel reperimento dei documenti, finora non è stato possibile espellerlo dalla Svizzera. Nel marzo 2003, [X.] è stato controllato dalla polizia cittadina di Berna e condannato a un'ammenda per violazione della LStup. Di conseguenza, il Servizio della migrazione del Cantone di Berna ha disposto l'esclusione di [X.] dal territorio del Comune di Berna, ad eccezione degli accessi su convocazione delle autorità. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto il ricorso presentato contro tale provvedimento.

Legge

Il Tribunale federale afferma che la misura dell'esclusione o dell'internamento ai sensi dell'art. 13e LDDS è ammissibile se lo straniero disturba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico, in particolare per combattere il traffico illecito di stupefacenti. È sufficiente il semplice sospetto concreto di aver commesso reati nel contesto della droga, come nel caso di possesso di una modica quantità di marijuana in combinazione con la presenza nelle vicinanze della scena della droga.

Il Tribunale federale ritiene proporzionata l'esclusione del ricorrente dal territorio del Comune di Berna, in quanto idonea ad allontanarlo dal contesto della…