Fatti
Il ricorrente e la convenuta si sposarono nel 1981 e divennero genitori di due figlie. Dopo una fase di separazione, il matrimonio fu sciolto nel 2000. Nella sentenza di divorzio, il ricorrente si impegnò a pagare alla convenuta un contributo di mantenimento post-coniugale di Fr. 5'800.-- al mese. Il ricorrente chiese nel 2001 la modifica della sentenza di divorzio e la riduzione dei contributi di mantenimento a causa di una perdita di reddito. Il giudice di primo grado annullò la sentenza di primo grado e respinse la domanda.
Il ricorrente presentò un ricorso in appello e chiese che la sua domanda di modifica della sentenza di divorzio fosse accolta e che i pagamenti di mantenimento fossero ridotti proporzionalmente alla perdita di reddito. La convenuta chiese che il ricorso fosse dichiarato infondato e che la sentenza del tribunale superiore fosse confermata.
Legge
Il Tribunale federale esaminò l'ammissibilità del ricorso e stabilì che il ricorso contro la sentenza del tribunale superiore nel procedimento di modifica ai sensi dell'art. 129 CC è in linea di principio ammissibile. Tuttavia, il tribunale dovette stabilire che il ricorrente non aveva soddisfatto i requisiti formali per la motivazione della scrittura di ricorso.
Il Tribunale federale trattò le basi giuridiche per la modifica di una sentenza di divorzio e stabilì che la modifica delle pensioni di mantenimento si basa sul potere discrezionale del giudice. Il tribunale esaminò la questione se la perdita di reddito del ricorrente costituisce un cambiamento significativo e duraturo delle circostanze e se la modifica della pensione di mantenimento è giustificata.
Il tribunale stabilì che…