Fatti

Il richiedente asilo di origine nigeriana [X.] è stato individuato nella scena della droga di San Gallo il 19 ottobre 2002. È stato osservato insieme a un altro nigeriano mentre vendeva cocaina a un tossicodipendente. Di conseguenza, l'Ufficio degli stranieri del Cantone di San Gallo ha disposto che [X.] debba lasciare immediatamente il Cantone di San Gallo e non possa più entrare nel territorio cantonale fino al rilascio di un regolare permesso di soggiorno (esclusione). [X.] ha presentato reclamo contro questo provvedimento, che la Commissione di ricorso amministrativo del Cantone di San Gallo ha accolto e ha annullato il provvedimento di esclusione.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo contro la decisione della Commissione di ricorso amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale afferma che per disporre l'esclusione ai sensi dell'art. 13e LDDS è sufficiente il sospetto di aver commesso reati nel contesto della droga. Il sospetto non deve necessariamente basarsi su una condanna passata in giudicato, ma sono sufficienti indizi concreti che lo giustifichino.

Nel caso in esame, tuttavia, l'istanza precedente ha constatato che l'unico incidente, non chiarito in modo inequivocabile dal punto di vista penale, del 19 ottobre 2002 non è…