Fatti

La ricorrente [X.] ha percepito prestazioni di assistenza sociale del Comune di Breitenbach dal 1° ottobre 2000. Nel settembre e nell'ottobre 2002 si è verificata una sospensione temporanea delle prestazioni, in quanto la ricorrente non aveva presentato i documenti richiesti nonostante la sollecitazione. Il Dipartimento degli Interni del Cantone di Soletta ha quindi fissato l'assistenza sociale futura a Fr. 271.-- al mese, includendo nell'analisi del fabbisogno l'intero reddito del partner di fatto [M.] . Contro questa decisione, [X.] ha presentato senza successo ricorso presso il Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta. Di conseguenza, il Dipartimento ha ricalcolato il diritto all'assistenza sociale di [X.] per settembre e ottobre 2002 e ha ordinato al Comune di Breitenbach di pagarle un totale di Fr. 466.-- per quei due mesi. Contro questa decisione del Dipartimento, [X.] ha presentato ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che la considerazione del reddito del partner di fatto [M.] nel calcolo del fabbisogno di [X.] non è arbitraria. Quando una coppia con figli comuni vive insieme, è costituzionalmente…