Fatti

In questo caso si trattava della deduzione delle spese di formazione continua della moglie per corsi di Feng Shui e astrologia psicologica negli anni 1997 e 1998 dall'imposta federale diretta per i periodi fiscali 1999 e 2000. L'amministrazione fiscale cantonale aveva inizialmente negato la deducibilità di tali costi, a seguito di che i coniugi avevano presentato ricorso. La commissione ricorsi fiscali del Cantone di Turgovia aveva accolto il ricorso per quanto riguarda l'imposta federale diretta e rinviato la questione all'amministrazione fiscale cantonale per una nuova valutazione. Contro questa decisione, l'amministrazione fiscale aveva presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che, ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, le spese di formazione continua sono deducibili se sono in relazione con la professione attualmente esercitata. In questo contesto, il Tribunale federale si è orientato ai principi che aveva già sviluppato in base all'abrogato decreto del Consiglio federale sull'imposta federale diretta. Pertanto, sono deducibili i costi per la formazione continua nell'ambito della professione già appresa ed esercitata, ma non i costi di formazione per una nuova (aggiuntiva) professione.

Nel caso in esame, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che le spese contestate per i corsi di Feng Shui e astrologia psicologica non devono essere qualificate come spese di formazione continua, bensì come costi di formazione per una nuova professione di consulente astrologico-psicologico. La ricorrente non aveva frequentato solo singoli corsi rilevanti per la sua attività di direttrice aziendale, ma un corso di formazione con diploma finale che doveva portare alla…