Fatti

La domanda di accertamento del rapporto di filiazione è stata presentata dalla madre (M., cittadina brasiliana) per suo figlio (S., anch'egli cittadino brasiliano) il 19 luglio 2000 presso il Tribunale distrettuale di Zurigo contro il convenuto (V., cittadino svizzero-italiano). Il Tribunale distrettuale non è entrato nel merito della domanda per mancanza di competenza internazionale, decisione che la madre e il figlio hanno impugnato con successo presso il Tribunale cantonale di Zurigo. Il convenuto ha successivamente presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che nel rapporto internazionale vige il principio della perpetuatio fori: se all'inizio del procedimento il tribunale adito è competente, tale competenza rimane e non viene meno per successivi cambiamenti come il venir meno del domicilio. Il Tribunale cantonale aveva correttamente deciso che la competenza internazionale del Tribunale distrettuale di Zurigo era stata fissata con l'avvio del tentativo di conciliazione l'8 giugno 2000, quando il convenuto aveva ancora il domicilio in Svizzera.

Il Tribunale federale ha respinto gli argomenti del convenuto secondo cui la perpetuatio fori non sarebbe applicabile nel caso di specie, in quanto la sentenza svizzera potrebbe non essere riconosciuta all'estero. Ha chiarito che la competenza dei tribunali svizzeri ai sensi dell'art. 66…