Fatti

Il convenuto [A.] entrò al servizio della attrice [X. AG] il 1° maggio 1989 come "responsabile del settore prodotti elettrici". Nel contratto di lavoro del 20 dicembre 1988 era stato concordato un divieto di concorrenza, in base al quale [A.] non avrebbe potuto impegnarsi, dopo la fine del rapporto di lavoro, per un anno in Svizzera in un'impresa che concorreva con i settori di prodotti seguiti dalla [X. AG] . Il 8 dicembre 1998 [A.] ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 31 marzo 1999. Secondo l'estratto del registro di commercio del 31 marzo 1999, [A.] ha fondato insieme a [B.] la "[Y. AG] " con sede a [Z.] , il cui scopo statutario è il commercio e la produzione di materiali di consumo e apparecchiature per l'analisi e il fabbisogno generale di laboratorio. La [X. AG] ha quindi citato in giudizio [A.] per violazione del divieto di concorrenza.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato le sentenze delle istanze precedenti, secondo le quali la clausola di concorrenza era stata validamente concordata e [A.] aveva violato il divieto di concorrenza con la fondazione della [Y. AG] e la sua presenza sul mercato. Il Tribunale federale ha affermato che il divieto di concorrenza non impedisce al lavoratore…