Fatti

La cooperativa edilizia [B.] è proprietaria di terreni gravati da obbligazioni al portatore con ipoteche. Nel fallimento della cooperativa edilizia [A.] , la cooperativa edilizia [B.] è stata collocata con una richiesta di 2,6 milioni di franchi, garantita da ipoteche di secondo e terzo grado. [N.K.] e [O.K.] hanno fatto ricorso contro questa collocazione e chiedono di non ammettere la richiesta della cooperativa edilizia [B.] o di collocarla almeno come richiesta non garantita nella terza classe.

Le istanze precedenti hanno affermato la penetrazione di [X.] , che avrebbe controllato le cooperative edilizie. Di conseguenza, la garanzia ipotecaria delle richieste della cooperativa edilizia [B.] non è stata ammessa e questa è stata collocata nella terza classe.

Legge

Il Tribunale federale conferma l'assunzione della penetrazione. [X.] avrebbe detenuto una posizione dominante nei confronti della cooperativa edilizia [B.] e della fallita cooperativa edilizia [A.] . L'accordo del 22 dicembre 1992, con il quale la cooperativa edilizia [A.] garantiva le richieste della cooperativa edilizia [B.] con obbligazioni al portatore con ipoteche, sarebbe stato dettato da [X.] . In tal modo, [X.] avrebbe abusato dell'indipendenza giuridica delle cooperative edilizie per limitare l'accesso dei creditori al patrimonio. Il Tribunale federale…