Fatti
La Ferag AG (attrice) è titolare del brevetto europeo n. 0 095 603, che protegge un dispositivo per la raccolta di fogli stampati piegati. La Müller Martini Maschinenfabrik AG e la Müller Martini Marketing AG (convenute) hanno annunciato nel 1994 la commercializzazione di un nuovo cucitrice "Ultra", che secondo l'attrice viola il suo brevetto. Il Tribunale commerciale del Cantone di Argovia ha inizialmente respinto la domanda principale della Ferag AG, ma ha stabilito che la rivendicazione 1 del brevetto in questione è parzialmente nulla. Su appello della Ferag AG, il Tribunale federale ha annullato questa sentenza e rinviato il caso al tribunale di primo grado per una nuova valutazione. Nella sua nuova sentenza del 21 dicembre 1999, il Tribunale commerciale ha accolto la domanda principale della Ferag AG e ha vietato alle convenute di produrre e commercializzare la cucitrice "Ultra" in Svizzera, nella misura in cui la raccolta dei fogli stampati corrisponde ai requisiti modificati della rivendicazione 1 del brevetto. Allo stesso tempo, ha stabilito che la rivendicazione 1 del brevetto in questione è valida solo in misura limitata.Legge
Il Tribunale federale ha confermato la sentenza del Tribunale commerciale. Ha affermato che il tribunale, in caso di nullità parziale di un brevetto, è autorizzato a riformulare la parte esclusa delle rivendicazioni. Il tribunale di primo grado aveva giustamente stabilito che la rivendicazione 1 del brevetto in questione non derivava in toto, ma solo in parte, in modo ovvio dallo stato della tecnica. Pertanto, era ammissibile una nullità parziale della rivendicazione. Inoltre, il Tribunale federale ha negato che la rivendicazione del brevetto fosse divulgata in modo incompleto. Secondo le constatazioni tecniche dell'esperto giudiziario, la rivendicazione principale contiene tutti gli elementi…