Fatti

Il ricorrente [A.] ha lavorato per la convenuta [X. AG] dal marzo 1990, che opera sia nell'edilizia civile e industriale che nel settore della stuccatura. Il 31 ottobre 1997, la convenuta ha rescisso il rapporto di lavoro a causa di mancanza di lavoro alla fine del 1997. Il ricorrente ha presentato ricorso, in quanto riteneva che per il suo rapporto di lavoro fosse applicabile il contratto quadro per il settore della pittura e della stuccatura e non il contratto nazionale per l'industria edile svizzera (LMV). Le istanze precedenti avevano affermato l'applicabilità del LMV, ma il Tribunale federale ha annullato questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che in caso di concorrenza tra due contratti collettivi di branca, occorre innanzitutto verificare se i rispettivi ambiti di applicazione siano effettivamente congruenti. Il criterio di attribuzione determinante è il tipo di attività che caratterizza l'azienda o la sua unità operativa autonoma, e non l'impresa come soggetto economico. Il principio dell'unità tariffaria non si applica quindi rigidamente all'intera impresa, ma solo all'azienda o all'unità operativa autonoma.

Nel caso in esame, il Tribunale cantonale ha accertato in modo…