Fatti

Il ricorrente [B.] ha ricevuto il 23 gennaio 1984 un permesso limitato a 10 anni per la costruzione di un'arnia su un appezzamento situato al di fuori della zona edificabile nel bosco. L'11 gennaio 1994 ha chiesto al Comune di Zeihen il rinnovo del permesso per altri 10 anni. La richiesta è stata respinta in quanto, secondo le autorità, le arnie nei boschi non sono conformi alla zona e vi sono prevalenti interessi pubblici di protezione della natura e del paesaggio. [B.] ha quindi presentato un ricorso amministrativo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la decisione delle istanze precedenti. Ha affermato che le arnie nei boschi non possono essere considerate costruzioni forestali ai sensi dell'art. 22 LPT, in quanto non sono necessarie per il bosco. Non può nemmeno essere rilasciato un permesso di eccezione ai sensi dell'art. 24 LPT, in quanto vi sono prevalenti interessi pubblici di protezione della natura e del paesaggio. Il bosco interessato è classificato nel catasto cantonale dei boschi di protezione come di valore superiore alla media ed è designato nel piano direttore come zona di protezione della natura di importanza cantonale. Inoltre, l'arnia contrasta con le disposizioni vincolanti per il proprietario del fondo della pianificazione comunale per la protezione dei margini boschivi…