Fatti

I. S.p.A., una società italiana che produce e commercializza prodotti chimici agricoli, ha appreso che una quantità di 9600 chili del suo pesticida X. si trovava nel porto di Jebel Ali negli Emirati Arabi Uniti, dove era stata ispezionata da un agente di C. SA, una società di sorveglianza con sede a Ginevra. Sospettando un contraffazione, I. S.p.A. ha chiesto a C. SA di fornirle informazioni, ma quest'ultima ha rifiutato. I. S.p.A. ha quindi presentato una richiesta di misure provvisorie presso la Corte di giustizia di Ginevra, chiedendo in particolare che C. SA fosse obbligata a consegnare tutti i documenti relativi a questo spedizione. La Corte di giustizia ha accolto la richiesta. C. SA ha presentato un ricorso di diritto pubblico contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza della Corte di giustizia. Ha ritenuto che, sebbene le misure ordinate (consegna di documenti a un ufficiale giudiziario) potessero essere ammissibili ai fini della conservazione delle prove ai sensi dell'art. 28c cpv. 2 n. 2 CC e dell'art. 59 cpv. 4 LPM, non potevano essere imposte a un…