Fatti
La controversia riguarda la fissazione dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal marito alla moglie, ai sensi dell'art. 152 CC. Il Tribunale cantonale si è discostato dalla consolidata giurisprudenza federale, che consiste nel fissare l'assegno al 20% in più del minimo vitale determinato secondo il diritto dell'esecuzione, aumentato dell'attuale carico fiscale. Il Tribunale cantonale ha invece applicato il minimo sociale fissato secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni di assistenza pubblica (CSIAP) per l'assistenza sociale. La moglie contesta questo approccio, ritenendo che conduca a un livellamento verso il basso, il che non è giustificato considerata la molto buona situazione economica del marito. Ritiene inoltre che i tribunali cantonali non dovrebbero applicare criteri diversi per determinare gli assegni di mantenimento.Legge
Il Tribunale federale conferma il suo costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il coniuge deve essere considerato bisognoso ai sensi dell'art. 152 CC quando il suo reddito non supera di oltre il 20% il minimo vitale determinato secondo il diritto dell'esecuzione, aumentato dell'attuale carico fiscale. Questo approccio permette di applicare in modo uniforme i criteri federali in tutti i Cantoni. Sebbene le direttive della…