Fatti

Nel 1981, [S.] era l'azionista di maggioranza della società S. AG. Ha concluso un contratto con I. per la vendita di azioni, accompagnato da diversi diritti di acquisto e riscatto. Nel 1986, I. ha esercitato il suo diritto di acquisto su 148 azioni nominative. [S.] ha successivamente rifiutato di eseguire il contratto, invocando un errore essenziale sulle capacità di I. come direttore. Il tribunale cantonale ha respinto la richiesta di I. Il Tribunale federale ha infine accolto il ricorso di I. e accolto la sua richiesta.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che l'errore invocato dal convenuto non costituisca un errore su un elemento essenziale del contratto ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO. Infatti, il fatto che una persona nominata a una carica si riveli o meno idonea a esercitarla non può essere considerato un evento futuro certo, ma comporta sempre un certo grado di incertezza. L'errore del convenuto non riguarda quindi un elemento essenziale del contratto, ma si riferisce a una semplice delusione circa le aspettative e le speranze riposte nella nomina di I., il che non può fondare l'annullamento del contratto.

Anche se si considera che l'errore riguardi una situazione presente e non futura, ovvero l'inidoneità già esistente ma non ancora rivelata di I., tale circostanza non può nemmeno essere considerata un elemento essenziale del contratto, poiché la possibilità che il candidato non fosse perfettamente adatto a tutti i compiti doveva essere presa in considerazione fin…